
I nuovi pittogrammi introdotti da CLP
Per CLP, dove CLP sta per Regulation on the Classification, Labeling and Packagingof substances and mixtures, si intende il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
È entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e si applica in tutta l’Unione Europea.
Il regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri, ed è direttamente applicabile all’industria e sostituirà nel corso del tempo la DSP e la DPP, che alla fine saranno abrogate dopo un periodo di transizione, ossia il 1° giugno 2015.
Il commercio di sostanze e miscele riguarda non soltanto il mercato interno, ma anche il mercato mondiale. Allo scopo di favorire il commercio mondiale e al contempo di tutelare la salute umana e l’ambiente, per un periodo di 12 anni nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU) , sono stati definiti con estrema attenzione criteri armonizzati per la classificazione e l’etichettatura e principi generali per la loro applicazione.
Il risultato è stato denominato Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche GHS dell’ONU (http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html)
L’obiettivo del Regolamento CLP è riportato nella -Considerando n°10 e 11 del regolamento:
Considerando n° 10
“L’obiettivo del presente regolamento dovrebbe essere quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti”.
Tali proprietà dovrebbero comprendere
- i pericoli di natura fisica,
- i pericoli per la salute dell’uomo e
- i pericoli per l’ambiente, compresi i pericoli per lo strato di ozono.
Considerando n.° 11
“Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanze e miscele fornite nella Comunità, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l’etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione comunitaria […] o se le sostanze e le miscele sono trasportate per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.”
Analogie e differenze rispetto alla DSP – DPP
Se si considerano le due direttive 67/548/CEE concernente le sostanze pericolose (DSP) e la direttiva 1999/45/CE concernente i preparati pericolosi (DPP) con il regolamento CLP si può notare che sono concettualmente simili nel senso che tutti trattano quanto segue:
1. classificazione;
2. comunicazione del pericolo attraverso l’etichettatura;
3. imballaggio.
Il regolamento CLP è infatti un atto legislativo orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele in generale. Per talune sostanze chimiche, come ad esempio i prodotti fitosanitari o gli aromi, gli elementi di etichettatura introdotti con il regolamento CLP possono essere integrati da altri elementi previsti dalla pertinente normativa riguardante prodotti specifici. Sebbene il campo di applicazione complessivo della classificazione a norma del regolamento CLP sia paragonabile a quello dalla DSP, il numero totale di classi di pericolo è aumentato, in particolare per quanto riguarda i pericoli fisici (da 5 a 16), con una differenziazione più esplicita delle proprietà fisiche. In generale, i criteri di classificazione per le sostanze sono talvolta cambiati rispetto ai criteri della DSP (vedere ad esempio i criteri di esplosività e di tossicità acuta).
Le categorie di pericolo: CLP vs GHS
Due considerazioni di merito:
- Il regolamento CLP adotta la maggior parte delle categorie di pericolo del GHS dell’ONU, tuttavia non include alcune categorie che vanno al di là dell’attuale campo di applicazione della DSP. Se si effettuano esportazioni in altre regioni al di fuori dell’UE, è tuttavia probabile che le si debbano prendere in considerazione.
- Alcuni elementi fanno parte della DSP o della DPP, ma non sono (ancora) inclusi nel GHS dell’ONU, ad esempio la classe di pericolo supplementare dell’Unione europea “Pericoloso per lo strato di ozono” (DSP: R 59) e alcuni pericoli che hanno comportato un’etichettatura supplementare ai sensi della DSP, ad esempio “R1 – Esplosivo allo stato secco”. Tali elementi sono considerati informazioni supplementari di etichettatura e figurano nell’allegato I, parte 5 e nell’allegato II del regolamento CLP. Per chiarire che non derivano da una classificazione dell’ONU, tali elementi di etichettatura supplementari sono codificati in maniera diversa dalle indicazioni di pericolo del regolamento CLP. Ad esempio, si usa EUH001, ma non H001, per rappresentare la categoria R1 della DSP.
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento sull’argomento contattare il nostro ing. Marco Buldrini (m.buldrini@niering.it)
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