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È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 01 agosto 2011, n. 151 che contiene il Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi, in vigore dal 07 ottobre 2011.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal Decreto-Legge 78/2010, per semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza. Il nuovo provvedimento si applica alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi che sono state leggermente riviste rispetto alla classificazione prevista dal DM Interni 16 luglio 1982 e non potrà essere applicato alle attività industriali a rischio di incidente rilevante.
Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie:
- Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi;
- Attività di tipo B (rischio medio): attività soggette a rischio medio;
- Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio;
a seconda delle percentuali di rischio e in relazione a:
- dimensione dell’impresa;
- settore di attività;
- esistenza di specifiche regole tecniche;
- esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Gli adempimenti amministrativi sono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Nel caso di attività a basso rischio (Tipo A), per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi non sarà più necessario ottenere il parere di conformità dei Vigili del Fuoco, ma sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); i controlli saranno effettuati a campione entro 60 giorni dall’inizio dell’attività.
Nel caso di attività a medio e alto rischio (Tipo B e Tipo C) dovrà essere richiesto, con apposita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
I Vigili del Fuoco esamineranno i progetti ed entro trenta giorni potranno richiedere delle integrazioni, mentre entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione dovranno pronunciarsi sulla conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio.
Anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la SCIA: le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate da un apposito decreto del Ministro dell’Interno.
Sia per la categoria A che per la B, i Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, effettueranno visite tecniche a campione. In caso di accertata carenza dei requisiti, adotteranno motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l’interessato provveda a conformarsi alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione entro quarantacinque giorni.
La stessa procedura sarà adottata per le attività che ricadono nella categoria C, con la differenza che i controlli non saranno volti a campione e che entro quindici giorni dall’effettuazione della visita verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.
Fino all’adozione del DM Interno per garantire l’uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa e per disciplinare la presentazione delle istanze oggetto del nuovo Regolamento, saranno applicate le disposizioni del DM Interno 04 maggio 1998, che regola le modalità di presentazione ed il contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi.
Ricordiamo infine che dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 sono state abrogate diverse disposizioni normative, tra cui il DPR 26 maggio 1959, n. 689, il DPR 12 gennaio 1998, n. 37, il DPR 12 aprile 2006, n. 214, sulla semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi e il DPR 16 febbraio 1982 sulla determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
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NIER Ingegneria è disponibile a fornire sull’argomento supporto informativo e tecnico per l’applicazione della normativa.
Per ulteriori approfondimenti contattare l’ing. Massimo Maccarone: m.maccarone@niering.it
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